Statuto

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA LAZIO – ODV

TITOLO I

IDENTITA’ ASSOCIATIVA E

PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 – COSTITUZIONE

  1. È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 32 e seguenti del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) la “LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA LAZIO – ODV”, in breve “LIFC LAZIO – ODV”.
  2. La LIFC LAZIO – ODV si configura quale Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi degli articoli 4 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. La LIFC LAZIO – ODV adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  4. Essa aderisce a “LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA – ODV” (LIFC – ODV), di cui esprime il livello regionale del Lazio, e ne recepisce le norme dello Statuto Nazionale.
  5. L’Associazione, pur facendo parte della “LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA – ODV” conserva la propria autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale come indicato anche nello Statuto della “LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA – ODV”.
  6. L’Associazione è iscritta nella sezione Organizzazioni di Volontariato del RUNTS con numero di repertorio 79560.

ART. 2 – SEDE e DURATA

  1. La LIFC LAZIO – ODV ha sede in Roma alla via Como, 1
  2. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo nella medesima città con una delibera del Consiglio Direttivo.
  3. L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.
  4. La durata della Associazione è illimitata.

 

ART. 3 – FINALITÀ – ATTIVITÀ E VOLONTARI

  1. La LIFC LAZIO – ODV è apartitica, autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

In nessun caso è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque nominate, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

2. Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale la LIFC – ODV svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n.117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in favore prevalentemente di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive  modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,        n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

    3. In particolare LIFC LAZIO – ODV si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva per la lotta contro la fibrosi cistica in conformità alle finalità previste nella L. 548/93“Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica” e pertanto intende:

  1. assicurare la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e l’assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
  2. promuovere l’assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l’istruzione e l’educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
  3. promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
  4. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
  5. promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
  6. contribuire all’informazione ed alla formazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
  7. promuovere e curare l’informazione e la preparazione degli aderenti impegnati in prestazioni di volontariato;
  8. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
  9. stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
  10. bandire borse di studio per la ricerca, organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, comitati scientifici anche in collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato;
  11. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;
  12. sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC – ODV;
  13. contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC – ODV;
  14. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
  15. promuovere l’inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l’inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
  16. svolgere inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.
  1. L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

La LIFC LAZIO – ODV si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti, organizzazioni      ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente statuto.

  1. La LIFC Lazio – ODV può inoltre esercitare, a norma dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Tali attività saranno individuate di volta in volta dall’organo esecutivo e sottoposte all’approvazione del Direttivo e ratificate       nella prima Assemblea utile.

  1. L’associazione, infine, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l’erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza – e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.
  1. L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati. Può avvalersi anche dell’opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dall’Organo Amministrativo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro  rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

  1. La LIFC Lazio – ODV può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall’articolo 33 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ

  1. La LIFC LAZIO – ODV opera nella regione Lazio. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.
  2. La LIFC LAZIO – ODV opera in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e alle delibere della LIFC LAZIO – ODV e delega gli interventi per le attività sovraregionali ed internazionali alla LIFC – ODV.
  3. L’Associazione favorisce la costituzione di Comitati Territoriali, normalmente provinciali, quali primi livelli del coordinamento, dell’organizzazione e della presenza visibile dell’Associazione nel territorio.
  4. La LIFC LAZIO – ODV indirizza e coordina l’iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l’iniziativa della LIFC ODV sul territorio regionale ed il suo sviluppo.
  5. La LIFC LAZIO – ODV è strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
  6. La LIFC LAZIO – ODV sviluppa i rapporti con le Istituzioni regionali e rappresenta la LIFC ODV nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.
  7. La LIFC LAZIO – ODV ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali.
  8. La LIFC LAZIO – ODV ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione.
  9. La LIFC LAZIO – ODV, in concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

 

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 5 – GLI ASSOCIATI

  1. Possono essere associati della LIFC LAZIO – ODV tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.
  2. Tutti gli associati della LIFC Lazio ODV sono soci di LIFC ODV
  3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato. La domanda deve contenere l’impegno ad osservare lo Statuto e a perseguire le finalità associative.
  4. Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
  5. L’eventuale diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato all’interessato entro un termine congruo. Avverso il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati, che delibera in via definitiva nella prima riunione utile.
  6. L’ammissione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso dell’associato.
  7. Gli associati sono iscritti nel libro degli associati e acquisiscono tutti i diritti e i doveri previsti dallo Statuto a decorrere dalla deliberazione di ammissione.
  8. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare hanno diritto di:
    a) partecipare alle attività associative; b) intervenire in Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
    d) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.
  9. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di associato. L’importo della quota associativa è annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo di LIFC Lazio ODV nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo di LIFC ODV, entro il   31 ottobre di ogni anno; in mancanza di delibera la quota corrisponde a    quella dell’anno precedente
  10. Gli associati sono tenuti a:
    a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
    b) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, nel rispetto delle finalità dell’Associazione;
    c) versare la quota associativa nei termini stabiliti.
  11. L’attività degli associati è svolta a titolo gratuito. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge e dall’organo amministrativo; sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari.
  12. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
  13. Gli associati che prestano attività di volontariato sono iscritti in apposito registro e sono assicurati ai sensi di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  14. Restano ferme le disposizioni relative alla partecipazione dei comitati territoriali eventualmente costituiti e dei loro delegati, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
  15. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Possono accedere a tutte le cariche elettive i soci che abbiano un’anzianità nell’associazione di almeno 6 mesi. I Soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 6 – CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1.La decadenza dalla qualità di socio avviene:

  1. per decesso;
  2. per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;
  3. per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della LIFC LAZIO – ODV;
  4. per dichiarazione di esclusione, divenuta definitiva a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate dall’assemblea ordinaria della LIFC LAZIO – ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.

2.Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all’associato di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il disposto del Collegio Nazionale dei Garanti è inappellabile e viene comunicato entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

3.Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

TITOLO III

STRUTTURA REGIONALE

ART. 7 – STRUTTURA DELLA LIFC LAZIO – ODV

La LIFC LAZIO – ODV al suo interno adotta un sistema di decentramento dei poteri, favorendo e valorizzando tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa.

Il sistema associativo di LIFC LAZIO – ODV si articola nei seguenti livelli:

  1.  Regionale
  2. Territoriale

ART. 8 – IL LIVELLO REGIONALE

Il livello regionale:

  1. Coordina l’iniziativa associativa dei Comitati Territoriali non dotati di autonomia giuridica ed economica, promuove l’iniziativa della LIFC – ODV sul territorio regionale ed il suo sviluppo.
  2. È strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
  3. Sviluppa i rapporti con gli Enti regionali e rappresenta la LIFC – ODV nei confronti delle organizzazioni sanitarie, sociali e politiche di ambito regionale; sostiene i Centri e i Servizi di Supporto previsti dalla L. 548/93.
  4. Ha il compito di promuovere la condivisione ed il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei Comitati Territoriali.
  5. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione.
  6. In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione dei servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

 

ART. 9 – IL LIVELLO TERRITORIALE

Il Comitato Territoriale valorizza l’insediamento associativo e rappresenta l’Associazione Regionale nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

  1. Le iniziative a livello regionale sono di competenza di LIFC LAZIO – ODV.
  2. I Comitati Territoriali coincidono di regola con le Province; in alcuni casi particolari è concesso per una Provincia di avere più Comitati Territoriali, previa approvazione del Direttivo della LIFC Lazio – ODV.
  3. Il Comitato Territoriale valorizza l’insediamento associativo e rappresenta l’Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale, applicandone lo Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni.
  4. La politica generale del Comitato Territoriale è definita dall’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione regionale. Se il comitato territoriale è dotato di autonomia giuridica ed economica, la politica generale dello stesso viene definita dall’Assemblea Generale dei Soci del Comitato Territoriale.
  5. La costituzione del Comitato Territoriale può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo regionale o di almeno sette Soci di una provincia, ma in ogni caso previa accettazione del Consiglio Direttivo regionale.
  6. Al fine di costituire il Comitato Territoriale, i Soci promotori devono inoltrare richiesta scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione chiedendo la convocazione dell’Assemblea territoriale dei Soci.
  7. L’Assemblea territoriale verrà convocata per iscritto a cura del Presidente dell’Associazione regionale secondo le norme dettate dal presente Statuto sulla convocazione e quorum deliberativi degli organismi di cui all’art. 14 del presente Statuto.
  8. L’Assemblea territoriale elegge al suo interno, se ritenuto opportuno ai fini del proprio funzionamento, un Consiglio Direttivo Territoriale.
  9. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere. Le cariche possono essere unificate, dietro approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.
  10. I membri dei Comitati durano in carica 3 anni e sono rinnovabili.
  11. I Comitati che non sono dotati di autonomia giuridica fanno pervenire al Consiglio Direttivo regionale le proposte di finanziamento in linea con gli scopi dell’Associazione elencati nel presente Statuto per l’anno seguente.
  12. Essi hanno l’obbligo di presentare il bilancio preventivo e consuntivo che verrà discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Se il comitato territoriale è dotato di autonomia giuridica ed economica, i bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere discussi ed approvati dall’Assemblea Generale dei Soci del Comitato Territoriale.
  13. I comitati territoriali non autonomi dal punto di vista giuridico/amministrativo, devono versare all’Associazione Regionale i fondi raccolti con le proprie iniziative di promozione e quelli derivanti dalle quote sociali, tolte le spese vive di gestione.
  14. I comitati che dispongono di autonomia giuridico/amministrativa devono contribuire alla gestione delle attività della LIFC – ODV mediante il versamento di una quota contributiva annuale parimenti alle associazioni regionali.
  15. Previa approvazione del Consiglio Direttivo regionale il Comitato non dotato di autonomia giuridica economica può impegnare parte dei proventi annuali in iniziative proprie.
  16. I Comitati convocano, almeno una volta all’anno nelle proprie sedi, un’Assemblea Territoriale dei Soci per renderli edotti dell’attività svolta, per raccogliere indicazioni per nuove iniziative e per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo del Comitato stesso.
  17. I comitati territoriali dotati di autonomia giuridica/finanziaria partecipano all’Assemblea regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, attraverso l’elezione di delegati eletti nella proporzione di 1 (uno) Delegato ogni 10 (dieci) soci rappresentati o frazione fino ad un massimo di 5 delegati.

TITOLO IV

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO I

ART. 10 – ORGANI

  1. Sono organi dell’Associazione:
  2. l’Assemblea dei Soci
  3. il Consiglio Direttivo
  4. la Presidenza
  5. Il Presidente
  6. L’Organismo di controllo

ART. 11 – GRATUITA’ DELLE CARICHE

Gli associati che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, di consulenza e/o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 CTS.

Possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della LIFC LAZIO – ODV e dalla legge.

Le eventuali incompatibilità verranno demandate al Regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.

CAPO II

ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 12 – ASSEMBLEA REGIONALE

L’Assemblea Regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, legalmente convocata o costituita, rappresenta l’universalità dei Soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

  1. Ciascun associato/delegato all’assemblea può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato/delegato mediante delega scritta ed è consentito per ciascun associato/delegato rappresentare fino ad un massimo di tre associati/deleganti.
  2. In assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati nelle modalità stabilite dall’art. 5, commi 5 e 6.
  3. L’Assemblea ha luogo nella sede della LIFC LAZIO – ODV o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
  4. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti normative.
  5. I comitati territoriali dotati di autonomia giuridica/finanziaria partecipano all’Assemblea regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, attraverso i Delegati eletti dal Comitato Territoriale, nella proporzione di 1 (uno) Delegato ogni 10 (dieci) soci rappresentati o frazione fino ad un massimo di 5 delegati.
  6. L’assemblea, ad eccezione di quella in cui si provvede al rinnovo delle cariche elettive, può essere altresì tenuta in videoconferenza o attraverso mezzi equipollenti, che garantiscano il corretto svolgimento dell’adunanza e la diretta partecipazione ai lavori; pertanto, nei casi ritenuti opportuni dall’Organo amministrativo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti normative.

ART. 13 – ASSEMBLEA REGIONALE: CONVOCAZIONE

L’Assemblea Ordinaria è convocata:

  1. almeno una volta all’anno, entro i termini di legge, per l’approvazione del Bilancio consuntivo;
  2. è convocata ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale;
  3. in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’adunanza, con indicazione del giorno e dell’ora, sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:

  1. avviso affisso in sede e/o bacheca on line dell’Associazione;
  2. avviso diretto al domicilio di tutti gli associati risultanti dai registri della Associazione, oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telefax – telegramma – posta elettronica).

ART. 14 – ASSEMBLEA REGIONALE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

  1. L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soggetti aventi diritto al voto presenti.
  2. L’Assemblea Straordinaria convocata per le modifiche dello Statuto è regolarmente costituita, in deroga a quanto previsto dall’articolo 21 c.c., con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
  3. L’Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della LIFC-ODV e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli stessi non possono esercitare diritto di voto.

ART. 15 – ASSEMBLEA REGIONALE: POTERI

  1. L’Assemblea Ordinaria:
  1. delibera sul programma di attività e sui regolamenti della LIFC LAZIO – ODV;
  2. delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
  3. delibera sul programma di attività e sul Regolamento dell’Associazione;
  4. delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede alla nomina ed alla revoca degli stessi con voto segreto;
  5. delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
  6. approva, sentito il parere dell’Organo di Controllo (se nominato), il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  7. stabilisce eventuali integrazioni alla quota associativa;
  8. delibera su ogni altro argomento, sottopostele dal Consiglio Direttivo Regionale;
  9. nomina su proposta del Consiglio Direttivo l’eventuale Presidente Onorario;
  10. nomina il rappresentante dell’Associazione nel Direttivo di LIFC – ODV

2. L’Assemblea Straordinaria delibera:

a. sulle modificazioni statutarie;

b. sullo scioglimento della LIFC LAZIO – ODV e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle normative vigenti in materia.

3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della LIFC LAZIO – ODV, il quale nomina un segretario verbalizzante, scelto tra i delegati dell’Assemblea per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un Notaio.

4. Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.

 

CAPO III

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

  1. Il Consiglio Direttivo Regionale eletto dall’Assemblea è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri, come deliberato dall’Assemblea, più un rappresentante per ogni Comitato Territoriale dotato di autonomia giuridica/economica se costituiti, in conformità a quanto previsto dall’art.34, comma 1, del Decreto Legislativo n.117 del 2017.
  2. Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
  3. I membri del Consiglio Direttivo Regionale hanno diritto ad un solo voto.
  4. Non è ammesso il voto per delega.
  5. Sono ammessi a partecipare senza diritto di voto il Presidente Onorario e i Presidenti dei vari Organi della LIFC LAZIO – ODV e su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

 

ART. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO

  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
  2. Sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in ambito nazionale.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

  1. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Regionale saranno effettuate a mezzo posta elettronica, da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell’ora e della data in cui si terrà la riunione.
  2. Le riunioni dovranno essere indette non meno di due volte l’anno.
  3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all’interno del Consiglio Direttivo per posta elettronica e ritenute valide in questo caso solo se approvate con maggioranza dei tre quarti e ratificate con successivo verbale.

 

ART. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: POTERI

  1. ll Consiglio Direttivo Regionale ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC LAZIO – ODV e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all’Assemblea.
  2. Esso ha il compito di:
  1. dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
  2. eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, il Vicepresidente con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere.
  3. nominare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni etc., qualora richiesto;
  4. approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l’approvazione dell’Assemblea;
  5. programmare le attività dell’anno e degli interventi da finanziare;
  6. redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l’organizzazione e i processi dell’Associazione; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea;
  7. deliberare sull’ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come Socio;
  8. deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio per recesso, mancato pagamento della quota associativa, espulsione.
  9. nominare i delegati per l’Assemblea Nazionale di LIFC – ODV. La composizione della delegazione nazionale dovrà avere al suo interno un rappresentante dei comitati territoriali se costituiti.
  1. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
  2. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
  3. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Soci e da consulenti esterni.
  4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all’Assemblea l’attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell’associazione.

 

ARTICOLO 19 – DECADENZA DA CONSIGLIERE

  1. Il Consiglio Direttivo Regionale può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
  2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale del Consigliere si provvederà alla sua sostituzione nominando, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell’ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
  3. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si nominerà il più giovane anagraficamente.
  4. I membri così sostituiti, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
  5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
  6. L’appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale cessa: a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente; b) per scadenza di mandato; c) per decesso; d) per decadenza; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa; e) per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della LIFC – ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC LAZIO – ODV o alla LIFC – ODV; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.
  7. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all’escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.

CAPO IV

LA PRESIDENZA

 ART. 20 – COMPOSIZIONE

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Assicura il governo della LIFC LAZIO – ODV, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.

Propone al Consiglio Direttivo i coordinamenti tematici, i criteri e le modalità per la loro composizione e ne cura l’attuazione.

ART. 21 – PRESIDENTE

  1. Il Presidente coordina le attività dell’Associazione e ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
  2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso.
  3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo Regionale, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
  4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente – sentito il Segretario e il Tesoriere – può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo Regionale o l’Assemblea Ordinaria dei Soci, per la ratifica del suo operato entro 30 (trenta) giorni.
  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo Regionale, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Regionale in tempo utile per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea Regionale degli Associati che dovrà essere convocata ogni anno entro i termini di legge, corredandoli di idonee relazioni.
  7. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo Regionale mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell’ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l’elezione di un nuovo Presidente, avrà l’obbligo di presentare – anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni – il bilancio consuntivo dell’Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant’altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.

ART.  22 – PRESIDENTE ONORARIO

  1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra i soci che si sono distinti per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della LIFC Lazio ODV.
  2. Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.
  3. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Direttivo incarichi di rappresentanza anche verso enti e soggetti esterni.
  4. Il Presidente Onorario contribuisce alla promozione dell’Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.
  5. La carica di Presidente Onorario è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso dello stesso o revoca per giusta causa.

Partecipa alle riunioni di Presidenza senza diritto di voto su invito del Presidente.

ART. 23 – VICEPRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE

  1. Il Vicepresidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
  2. Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
  3. Coadiuva il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

ART. 24 – IL SEGRETARIO

  1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella direzione e nel Consiglio Direttivo Regionale per l’esplicazione delle attività associative dell’Associazione sul territorio e nei confronti dei suoi associati.
  2. Cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e dell’Assemblea dei Soci.
  3. Cura la tenuta del libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e delle Assemblee Generali dei Soci nonché del libro degli associati e il registro dei volontari della LIFC LAZIO – ODV.

ART. 25 – IL TESORIERE

  1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
  2. Controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo corredandoli da idonea relazione.
  3. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo Regionale, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti. 

CAPO V

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 26 – ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento e funzionamento.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Organo amministrativo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell’Organo di Controllo devono possedere i requisiti di legge; almeno uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell’art. 2399 codice civile.

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di Controllo può  non coincidere con quella dell’Organo amministrativo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l’Organo Amministrativo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un revisore  legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 27 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

  1. Il patrimonio e le entrate della LIFC LAZIO – ODV sono costituiti da: a) quote associative; b) contributi provenienti dai livelli organizzativi territoriali; c) erogazioni liberali di associati e terzi; d) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni; e) contributi di organismi internazionali; f) donazioni e lasciti testamentari; g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi; h) rendite patrimoniali; i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017
  2. . Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 117/20173.
  3. Qualora il patrimonio risultasse insufficiente rispetto alle esigenze di gestione o al corretto perseguimento delle finalità statutarie, l’organo amministrativo senza indugio deve adottare i provvedimenti necessari per il riequilibrio economico e finanziario dell’associazione, ivi compresa , se del caso, la proposta all’Assemblea di trasformazione, fusione o lo scioglimento dell’ente.
  4. Sussistendone i presupposti di legge e nel rispetto delle disposizioni applicabili agli enti del Terzo Settore, l’Associazione può costituire fondi destinati a specifiche iniziative o progetti, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione.

ART. 28 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

  1. L’esercizio finanziario della LIFC Lazio -ODV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I bilanci devono essere redatti secondo quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs 117/2017 e dovranno restare depositati presso la sede della Lega nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
  3. Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, l’organo amministrativo deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell’organo amministrativo.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, l’organo amministrativo deve:

  1. pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell’Organo di Controllo e ai dirigenti;
  2. predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione di volontariato o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.
  1. I rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, secondo quanto stabilito dall’art. 48, comma 3, del D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere, altresì, pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 48.
  1. La LIFC Lazio – ODV ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa direttamente connesse, così come previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – SCIOGLIMENTO

  1. Lo scioglimento della LIFC LAZIO – ODV deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con le modalità dell’art. 14, comma 3, del presente Statuto.
  2. L’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria per lo scioglimento della LIFC LAZIO – ODV deve essere inviato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per la riunione.
  3. La delibera di scioglimento è validamente adottata con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto, in conformità alle previsioni statutarie e alle disposizioni di legge.
  4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, individuati dall’Assemblea degli associati.
  5. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche in caso di scioglimento.
  6. La devoluzione del patrimonio è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.
  7. In ogni caso, qualora non sia possibile individuare un ente del Terzo Settore avente caratteristiche analoghe, il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge vigenti al momento dello scioglimento

ART. 30 – CONTROVERSIE E CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

  1. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l’Associazione, ovvero tra gli associati e gli organi sociali, in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni, sono devolute in via prioritaria a un tentativo di conciliazione.
  2. Il tentativo di conciliazione è esperito dal Collegio Nazionale dei Garanti della LIFC – ODV secondo modalità stabilite da apposito regolamento.
  3. Il Collegio dei Garanti agisce con criteri di imparzialità e terzietà, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
  4. Resta in ogni caso salva la facoltà per le parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
  5. La presente clausola non preclude l’esercizio dei diritti indisponibili né limita in alcun modo la tutela giurisdizionale prevista dall’ordinamento.

ART. 31 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio al D.Lgs. 117/2017 e s. m. e i. e alle norme contenute nel Codice Civile.

ART. 32 – NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto, di adeguamento al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria.”